986332b3ef45d33c063cdc49f6814b88ce87d3e1

 Via Brancoleta 36 Montagnano (AR) - cel 340.6591505 cel 379.1042769

mail: alberigoemaria@gmail.com - website: www.alberigoemaria.it


STATUTO

L'associazione Casa Alberigo e Maria è un'organizzazione di volontariato iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

STATUTO

Casa Alberigo e Maria,

Organizzazione di Volontariato, ETS


ART. 1

E’ costituito, nei rispetto del Codice civile e del D.Lgs 117/2017 della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Casa Alberigo e Maria, Organizzazione di Volontariato ETS".

L’acronimo ETS sarà impiegato dal momento dell’avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Ente assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L’associazione, che ha sede legale nel Comune di Monte San Savino all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.


ART. 2

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del codice civile, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.


ART. 4

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.


ART. 5

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

a) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

e) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

Il tutto mediante:

- la gestione per attività domestiche ed educative di una casa a dimensione familiare per l’accoglienza di minori;

- interventi educativi a sostegno della scuola;

- interventi educativi nei confronti dell’infanzia in genere;

- attività ludiche e ricreative per minori;

- vacanze per minori.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Toscana.

L'associazione, può, nei limiti della vigente normativa, svolgere attività diverse da quelle istituzionali a patto che siano del tutto marginali e strettamente strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, necessarie al perseguimento degli scopi dell’associazione.


ART. 6

Sono soci dell'organizzazione tutti i soggetti che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del Terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.


ART. 7

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento:

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato ha il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

  • versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

  • consultare tutti i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni.

L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.


ART. 8

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.


ART. 9

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta da inviare all'organo amministrativo.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Contro la delibera di esclusione è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi di legge.

La qualità di associato si perde inoltre per non aver effettuato il versamento della quota associativa annua entro il 31 dicembre dell’anno successivo. All’uopo il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo agli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.


ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei soci

  • il Consiglio di Amministrazione

  • Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.


ART. 11

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, dal presidente dell'Organizzazione o in sua assenza, dall'Organo Amministrativo mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax e-mail spedita/divulgata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.


ART. 12

L'assemblea:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull’esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.


ART. 13

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.


ART. 14

L'assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.


ART. 15

L'organo amministrativo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione è formato da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 5 (cinque) mandati consecutivi. Il primo organo amministrativo durerà in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è il presidente dell'organizzazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo amministrativo.


ART. 16

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.


ART. 17

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;

  • contributi pubblici e privati;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rendite patrimoniali;

  • attività di raccolta fondi nei limiti consentiti dalle legge;

  • rimborsi da convenzioni;

  • ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.


ART. 18

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.


ART. 19

Il patrimonio iniziale dell’associazione ammonta ad una quota in denaro pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).


ART. 20

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.


ART. 21

Gli esercizi sociali inizieranno il 1° gennaio e si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.


ART. 22

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.


ART. 23

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.


ART. 24

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.


ART. 25

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.


ART.26

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.


ART. 27

L'Associazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e di quanto rubricato all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.


ART. 28

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


ART. 29

L'Associazione si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore non appena questo verrà istituito."


BILANCI


2018

2019

2020

2021

2022

2023


CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI


Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art.52 della L.234/2012 e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 92089530510

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


Anno 2020

 

Regione Toscana per il Diritto alla Salute, il Welfare, l’Integrazione Socio-Sanitaria e lo Sport                                                      € 1985,78

 

Intesa Sanpaolo S.p.A. CONOSCERE PER AFFRONTARE IL MONDO

Ripartire attraverso storia, tradizione, arte, manualità e cura della terra​                                                                                          € 3991,00

 

 

Anno 2021

 

Regione Toscana - interventi in ambito sociale promossi da Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni

 di promozione sociale e loro articolazioni territoriali o circoli affiliati nonché dalle Fondazioni del Terzo 

Settore finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19 in ambito 

sociale anno 2021                                                                                                                                                                                                   €  3.734,22